SENTENZA INNOVA SERVICE

COME E’ POSSIBILE CHE SIA ESISTITA UNA LETTERA SEGRETA, CHIAMATA SIDE LETTER, PER CUI PIU’ SI LICENZIAVA PIU’ LA SOCIETA’ INNOVA SERVICE VENIVA REMUNERATA?

In 5 anni occultati oltre 4 milioni di euro ma lo Slai Cobas da sempre sostiene e fornisce gli elementi per dimostrare che la Di Marzo è il capro espiatorio di mandanti “più alti” , di un progetto nato per distruggere il lavoro nell’area ex Alfa Romeo.

LA GIUSTIZIA DEL FUTURO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo lo scritto dell’Avvocato Rizzoglio di Milano, da anni avvocato dello Slai Cobas Provinciale di Milano, in merito alla riforma della giustizia. Vi invitiamo a leggere, sottoscrivere il documento ed inoltrarcelo per sostenere una posizione critica nei confronti di una “riforma” che vuole svilire il nostro sistema giudiziario e, con esso, i diritti di tutti i cittadini.

 

DOBBIAMO RINUNCIARE ALLA GIUSTIZIA ?
Il dibattito sulla riforma della giustizia imperversa come non mai in questi giorni, nonostante la questione si trascini, ormai, da decine di anni. La reviviscente insistenza sul tema sembrerebbe sia dovuta non tanto ad un’istanza popolare, quanto piuttosto alla contingenza che, in ambito europeo,
si sia inteso condizionare la concessione dei cospicui finanziamenti previsti dal c.d. Recovery Plan all’attuazione di misure per accelerare lo svolgimento dei processi. Nel contempo, ovviamente, sono diventate di dominio pubblico una serie di problematiche – anch’esse risalenti negli anni – che affliggono la magistratura, minando nella coscienza collettiva la fiducia e la credibilità in
un’Istituzione, che, per molti, ha rappresentato la scialuppa di salvataggio su cui riversare i problemi endemici del Paese. Questa fiducia, ritenuta diffusa e commovente secondo alcuni commentatori non specialisti – tra cui Dacia Maraini, nota per la sua sensibilità verso i più deboli, oltreché per il pregio letterario delle sue opere – sarebbe da attribuire alle coraggiose azioni
compiute da magistrati, ricordando in particolare i maxi processi contro le mafie o le inchieste di “mani pulite”. Tuttavia, tale rappresentazione, essenzialmente “romantica”, non ha permesso di mettere in luce quali siano le effettive ragioni, per cui un Paese civile abbia l’esigenza primaria di
fruire di un sistema giudiziario, che sia efficiente ed efficace. In merito, possono rievocarsi alcuni spunti riflessivi già sviluppati qualche anno fa, quando, allora come adesso, si pensava di risolvere le criticità della giustizia con un disegno semplicistico: portare al di fuori delle sedi giudiziarie i
conflitti giuridici, attribuendo, di fatto, agli organi giurisdizionali l’incapacità di soddisfare le esigenze della giustizia. A fronte di questa subdola dichiarazione di sfiducia nei confronti del potere giudiziario, incomprensibilmente, quest’ultimo sembra caduto in uno stato di prostrazione, anche a
causa delle problematiche interne venute alla luce, quasi a voler confermare, con il silenzio, l’ingiusta valutazione del proprio operato, tant’è che nulla dice in ordine alla progressiva riduzione della giurisdizione (in campo si introducono, sempre con maggiore determinazione ed estensione, procedure di mediazione, negoziazione e conciliazione stragiudiziali, nonostante la presa d’atto dell’inefficienza e del sostanziale insuccesso di quelle sino ad oggi implementate). A prescindere dalla inidoneità del mezzo adottato, appare evidente a tutti che portare al di fuori delle procedure giudiziarie le controversie significa predicare l’inutilità delle norme sul processo. Per tal via,
l’applicazione, giusta o sbagliata che sia, delle regole e delle norme sostanziali non soggiace ad alcuna riserva di competenza e costituisce prassi quotidiana nella convivenza civile, tant’è che, ad esempio, la soluzione delle controversie con lo strumento della conciliazione non richiede, se vogliamo, neanche la conoscenza della regola da applicare e, quindi, tanto meno, la sua corretta
interpretazione attraverso i principi che storicamente la dominano. Che, poi, i diritti si affermino attraverso la c.d. mediazione appare quasi una contraddizione in termini. E’, infatti, notorio quali siano i meccanismi ed i risultati delle procedure di conciliazione, che, nei migliori dei casi, possono
dirsi “salomoniche” (nell’accezione peggiore del termine) e spesso costituiscono la svendita o la rinuncia ai diritti. Si assiste, come evidenziato da più parti, alla monetizzazione o patrimonializzazione dei diritti, con la penalizzazione dei valori alti e di quelli afferenti alla dignità degli individui sacrificati sull’altare della logica deflattiva. Sappiamo, in sintesi, che la
conciliazione in genere è finalizzata a risolvere una controversia, indipendentemente dai risultati raggiunti e della corretta applicazione delle norme. A tal fine, è superfluo ricordare come, sul risultato finale, giochino un ruolo determinante le diverse condizioni di forza e di obiettiva debolezza tra le parti contendenti, che il processo, invece, attraverso i principi di parità delle armi, attenua. Ogni processo, infatti, si svolge – o meglio dovrebbe svolgersi – nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.), per cui è proprio all’interno del processo che si afferma – rectius si dovrebbe affermare – un principio fondamentale di tutte le democrazie: la tendenziale eguaglianza dei cittadini (e dei non cittadini)
davanti alla legge (art. 2 Cost. e artt. 34 e 53 della Carta di Nizza). Fuori da questo ambito, i rapporti di forza diventano determinanti, per cui la parte più debole è destinata a soccombere. Eppure, il complesso delle riforme della giustizia va in senso antitetico rispetto all’affermazione dei diritti, e ciò in rotta di collisione con lo spirito di una civiltà evoluta e, oltretutto, in maniera
totalmente scollata rispetto al contesto sociale, che caratterizza il nostro Paese. La quotidiana emersione di comportamenti antigiuridici, posti in essere non solo dai comuni cittadini, ma anche dai componenti degli organi rappresentativi della collettività e dello Stato, sino al punto da
coinvolgere addirittura coloro che dovrebbero assicurare il rispetto della legalità (che costituisce evidentemente solo la punta dell’iceberg) dovrebbe orientare il Legislatore in senso diametralmente opposto rispetto a quello sinora seguito. La soluzione delle controversie attraverso le sentenze
costituisce – o meglio dovrebbe costituire – per antonomasia la corretta applicazione delle norme e, oltre a risolvere la controversia tra le parti in causa, consente di indicare o meglio stabilire quale siano i corretti procedimenti interpretativi, delineando, a favore della comunità, i diritti e correlativamente i doveri, e ciò nell’interesse della coscienza civica e giuridica collettiva. Al
contrario, nei procedimenti conciliativi sfumano i confini tra legittimità ed illegittimità fino al punto, in alcuni casi, di rendere vantaggiosa la reiterata violazione delle leggi per risolvere, nel caso di contestazioni solo eventuali, le questioni in via conciliativa, con la proliferazione dei comportamenti antigiuridici. Appare indispensabile, in questo quadro, assumere ogni iniziativa utile a rendere più efficienti le procedure giurisdizionali, e non già ad “obliterarle”, anteponendo alle stesse quegli strumenti deflattivi, che, al contrario, sono tesi a reprimere il diritto all’azione e alla difesa dei cittadini, con conseguente mortificazione dei diritti. In una società dove, in ragione della
varietà e della diffusione dei comportamenti antigiuridici, si moltiplicano i procedimenti giurisdizionali, non basta risolvere le controversie “in qualche modo”, ma occorre ribadire con determinazione e precisione il contenuto dei precetti giuridici, riaffermando il primato della legge, il rispetto dei diritti tra gli individui, tutelando, quindi, i soggetti più deboli dal dominio incontrastato
e dalla potenza schiacciante dei c.d. poteri forti e dei relativi centri di interesse. Per tale complesso di ragioni, una mera riduzione delle tempistiche processuali – o, meglio, dei meccanismi, tesi a rendere più difficile l’accesso alla giustizia – potrebbe rilevarsi una soluzione insufficiente e, comunque, inidonea a garantire una giustizia più giusta. Rispetto ai mali che affannano il sistema giudiziario, allora come oggi, si sono ripetutamente tentati escamotage frammentari e disorganici, frutto della fantasia dell’uno o dell’altro giurista, del tutto prescindendo, però, da un’analisi “a monte” delle ragioni effettive della perdurante crisi della funzione giurisdizionale. Del resto, nei vari interventi di giuristi e non, alternativamente, gli avvocati (che sarebbero troppi) e i giudici (che sarebbero pochi), non di rado, assurgono a capro espiatorio del malfunzionamento del sistema giudiziario e, soprattutto, della lentezza dei processi. Invero, tali tesi si sono dimostrate insufficienti
e, spesso, smentite dai dati di una realtà sommamente complessa, oltre che, estremamente, diversificata sul territorio nazionale. E’ evidente, quindi, che l’esigenza prioritaria sia, in primo luogo, quella di comprendere le cause oggettive delle disfunzioni operative, e, una volta individuate le stesse, non dovrebbe essere difficile approntare delle soluzioni efficaci. Rispetto a tale esigenza, tra le proposte di riforma, da ultimo, adombrate, ne è emersa una, che sembra andare nella direzione corretta, ossia la sostituzione della verbalizzazione dell’attività delle udienze con la registrazione audio e/o video della stesse, estesa a tutti i processi civili (la soluzione più efficace sarebbe la
registrazione audio e video). Immortalare il lavoro di coloro – giudici, avvocati, consulenti e parti del processo – attraverso cui in concreto si esplica la funzione giurisdizionale, dovrebbe consentire di rappresentare e individuare le criticità e i punti di debolezza nello svolgimento dei vari iter processuali previsti dall’ordinamento, e, conseguentemente, permettere di elaborare soluzioni più
appropriate per l’efficienza del sistema giudiziario. D’altro canto, per tal via, la verifica sul campo dei meccanismi processuali agevolerebbe il recupero della fiducia e della credibilità di un’istituzione fondamentale per un Paese civile e per la sua collettività. In merito, giova anche ricordare che i Giudici decidono in nome del popolo italiano e che, secondo disposizioni nazionali ed europee, il processo deve essere pubblico, anche se, poi, nella pratica, troppo spesso le porte delle aule giudiziarie rimangono chiuse per le più varie ragioni. Infatti, è notoria la distanza che esiste tra il concreto lavoro che si svolge nelle predette aule e la percezione di esso tra i non addetti ai lavori. Del resto, gli stessi mass media non sembrano in grado di individuare e valutare le ragioni della criticità del sistema giudiziario, per cui spesso trattano in maniera “fumettistica” le presunte disfunzioni del sistema giudiziario. Infatti, i casi portati alla ribalta dalla cronaca, anche da giornalisti di prim’ordine, non sono che una nota di colore al paesaggio giudiziario e non dimostrano alcunché: così, ad esempio, il caso del magistrato accusato per pressioni improprie fatte tra il 2012 e il 2014 per avere un attico a due passi dal Duomo di Milano a canone stracciato, quello
del magistrato che afferra per il collo un poliziotto, che faceva portar via le auto in doppia Fila, come la sua; ancora il giudice che squarcia le gomme di un’auto di una collega nel parcheggio del Tribunale oppure quello rinvenuto dai colleghi nel bagno del Palazzo di Giustizia sotto l’effetto di sostanze. In realtà, i principi su cui dovrebbe reggersi un buon sistema giudiziario sono sufficientemente delineati dalla Carta fondamentale, ragion per cui basterebbe garantirne l’effettività. Ad esempio, un principio cardine è quello del c.d. giudice naturale precostituito (art. 25 Cost.): la necessità che la legge pre-costituisca un ordine preciso di competenze a giudicare, oltre a porre una chiara riserva di legge (che, opera come limite rispetto a possibili interventi regolamentari dell’esecutivo), impone una norma di carattere organizzativo, valevole a garantire, come anche osservato dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 272 del 1998 e n. 419 del 1998), il diritto fondamentale di ogni singolo di essere assoggettato ad un giudizio di un magistrato o collegio giudicante, veramente, indipendente. In tal senso, per assicurare piena ed effettiva attuazione alla precostituzione del giudice, e, specularmente, all’indipendenza (anche interna) del c.d. “terzo potere”, sarebbe opportuno che la ripartizione della cause tra i singoli magistrati avvenisse con rigidi meccanismi di assegnazione automatica, limitando qualsiasi discrezionalità da parte dei
vertici degli uffici giudiziari nell’assegnazione dei procedimenti. Così facendo, lo stesso problema delle lotte intestine, che si sono scatenate fra le varie correnti del Csm e i magistrati a esse legati per accaparrarsi i posti apicali degli uffici giudiziari, verrebbe fortemente ridimensionato nel momento
in cui ai “capi” degli uffici fossero attribuite le semplici funzioni di coordinamento e di rappresentanza, e la ripartizione della cause ai singoli magistrati fosse disciplinata da regole organizzative certe ed improntate all’automatismo, e, quindi, tali da garantire l’individualità e l’autonomia di ciascun magistrato da interferenze esterne. Anche l’abitudine di indire riunioni di magistrati, al dichiarato fine organizzativo, quando, invece, si traducono in consessi, in cui vengono delineati anche indirizzi interpretativi, a cui i componenti del singolo ufficio giudiziario sono spinti ad uniformarsi, può costituire un vulnus rispetto all’autonomia e alla libertà del magistrato, che
deve essere, ma anche “sentirsi”, sottoposto esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.). Oltretutto, attraverso tali riunioni, si introducono di fatto delle funzioni giurisdizionali “collegiali” fuori dai casi espressamente previsti dal codice di procedura in materia di costituzione degli organi giudicanti. In realtà, il pacchetto di proposte scaturito dalla bozza di lavoro dell’ex ministro
Bonafede e recepito, in gran parte, dall’attuale titolare del dicastero della giustizia, appare solo parzialmente orientato a dare concreta attuazione ai principi sanciti dalla Carta costituzionale, a presidio dell’esercizio di una funzione giurisdizionale terza, indipendente e, soprattutto, in grado di
garantire l’uguaglianza dei singoli di fronte alla legge. Le critiche in merito sollevate da più voci appaiono già di per sé sufficienti a dimostrare l’inidoneità di alcuni degli interventi prospettati a risolvere il problema della Giustizia, per cui sarebbe pletorico aggiungere critiche a quanto hanno già argomentato più validi commentatori al riguardo. Sicuramente vanno in senso opposto quelle
proposte, per cui, da un lato, si esige che gli atti, sin da subito, indichino in modo chiaro e specifico i fatti, gli elementi di diritto, le difese e, a pena di decadenza, le prove; dall’altro, che i ricorsi siano brevi e sintetici. Non si possono dimenticare al riguardo le incomprensibili regole già assunte, in
tempi relativamente recenti, nei giudizi amministrativi, ove addirittura si computa il numero dei caratteri utilizzati nella stesura degli atti, con la conseguenza per cui l’eventuale superamento dei limiti dimensionali prescritti non solo può incidere ai fini della determinazione giudiziale sulle spese di giudizio, ma anche delimita lo spazio della cognizione per così dire “obbligatoria” del giudice amministrativo, nel senso che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione. E’ evidente che tali regole tecnicistiche mortificano le esigenze sostanziali del diritto di difesa e non tengono conto del fatto che le questioni trattate nei giudizi hanno un diverso grado di complessità e non possono essere apoditticamente uniformate. Oltre a ciò, le predette regole appaiono irragionevoli, poiché non è credibile che il tempo per leggere un atto più o meno esteso possa effettivamente incidere sui “ritardi” della giustizia, specialmente considerando che, in alcuni casi, si danno rinvii tra un’udienza
e l’altra di mesi e anche di anni. Peraltro, se i mezzi per tentare l’accelerazione dei tempi processuali sono “svincolati” dalla finalità di garantire la tutela e la difesa dei diritti, allora, richiamando una boutade di Gustavo Zagrebelsky, quanto ai processi: “si può pensare di manco farli, così durano niente; oppure, sempre per assurdo di farli sommari, senza complicazioni, così
durano poco”. In quest’ottica, incomprensibile appare anche l’idea di introdurre ulteriori penalizzazioni nei casi di c.d. “lite temeraria”. L’intenzione sarebbe quella di prevedere – a carico di chi introduce una causa sapendo di essere nel torto o per prendere tempo, così come a carico di chi resiste in giudizio con mala fede o colpa grave – oltre al rimborso delle spese legali della
controparte, anche la condanna, disposta dal Giudice d’ufficio, al pagamento di una somma stabilita in via equitativa in una misura non superiore al doppio delle spese di lite liquidate alla parte vittoriosa, imponendo eventualmente anche il versamento alla Cassa delle ammende di una somma fino a 5 volte l’ammontare del contributo unificato corrisposto e, in ipotesi di esenzione dal
contributo, sino a 5 volte l’importo del contributo previsto per le cause di valore indeterminabile. Tali assurde previsioni non possono che essere frutto di una visione semplicistica, imperniata su una distinzione manichea, astratta e dogmatica delle categorie del “torto” e della “ragione”, che, tuttavia, non trova riscontro nella realtà empirica dei procedimenti giudiziari. Come noto, infatti, in
ogni processo, l’esito della lite dipende dall’attività difensiva svolta (bene o male) dai difensori, dall’atteggiamento del giudice, dall’ammissione delle prove e dagli esiti dell’eventuale istruttoria, a sua volta condizionata dal comportamento dei testimoni e dal lavoro più o meno diligente dei periti,
et cetera. In pratica, la definizione di un giudizio è condizionata da una serie di variabili contingenti, che non sono assolutamente prevedibili in un momento antecedente all’introduzione della causa e alla celebrazione della stessa. Peraltro, va ribadito che la minaccia di sì rilevanti sanzioni ancora una volta si ritorce maggiormente (se non esclusivamente) sul diritto di difesa delle
parti più deboli, che risulterebbero indotte, a priori, a rinunciare alla tutela dei propri diritti, con manifesta lesione dei precetti costituzionali di cui agli art. 3 e 24 Cost., perché il diritto di accedere al processo ed ivi di difendersi verrebbe garantito solo a chi sia in possesso di mezzi economici, idonei a far fronte, nel peggiore dei casi, alle introducende sanzioni. Non va dimenticato, poi, che i
costi della (obbligatoria) difesa tecnica nei processi costringono spesso i soggetti economicamente più deboli a rinunciare alla tutela dei propri diritti. Tale problematica è stata acuita con le ripetute riforme dell’art. 91 c.p.c, che hanno ignorato il dato per cui la condanna della parte soccombente
alle spese di lite ha un diverso valore ed impatto, a seconda della capacità economica dei soggetti coinvolti, con l’effetto di violare i precetti costituzionali sopraddetti. Tale rilevante asperità è, seppur solo in parte, “mitigata” dall’operato di un discreto numero di avvocati, che, ormai, esercitano la difesa pro bono, tentando di risolvere, individualmente, un problema di chiara valenza
pubblicistica e di indubbio interesse generale. Qualche osservazione appare opportuna anche con riferimento al problema della prescrizione e ai tempi della giustizia penale. La soluzione “compromissoria” di definire delle tempistiche massime per la celebrazione dei processi, il cui sforamento e mancato rispetto determinerebbe, però, l’improcedibilità dell’azione giudiziaria, desta perplessità, e ciò non solo perché intacca il postulato dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. Senza recedere dal sacrosanto principio per cui nessuno può essere imputato a vita
e sottoposto a un processo senza fine, ad ogni modo, appare estremamente pericolosa la scelta in questione, per la smisurata ampiezza del potere attribuito agli organi giudicanti, senza la previsione di un correttivo volto a rimediare ad eventuali comportamenti non conformi alla legge nell’esercizio
della funzione giurisdizionale. Ciò a prescindere dai tempi burocratici, per la trasmissione dei fascicoli da un ufficio all’altro, che, in alcune sedi, sono immemorabili, ma che possono essere ridotti agevolmente, con estrema semplicità. Se è pur vero che, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, i magistrati possono sbagliare (inconsapevolmente o volontariamente nei casi
patologici), è altrettanto indubitabile che a tale eventualità l’ordinamento giuridico pone rimedio prevedendo più gradi di giudizio e, quindi, mettendo a disposizione dei cittadini i rimedi impugnatori previsti. Nel caso, invece, in cui il Giudice non rispettasse, per le più disparate ragioni, le precostituite e nuove tempistiche massime del processo in appello o in cassazione, la sorte della
causa (improcedibilità e prescrizione o come altro la si voglia chiamare) sarebbe irrimediabilmente compromessa (senza alcuna motivazione nel merito del giudizio), con sostanziale effetto di poter rinunciare aprioristicamente ad amministrare la giustizia nel nome del popolo, come prescrive la nostra Carta fondamentale. Tale assurdo epilogo – che, di fatto, introduce una (non controllabile) discrezionalità di fatto nell’esercizio dell’azione penale, quando, invece, l’obbligatorietà è un presidio di tutela del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge – costituisce un
problema endemico anche nel processo civile. Rispetto a quest’ultimo, se è pur vero che non è stata ventilata la previsione di un’eventuale decadenza dall’azione, con caducazione del procedimento avviato nel caso di mancato rispetto di eventuali termini massimi per i rinvii (tra un’udienza e
l’altra), è, comunque, indubitabile che le tempistiche delle consuete interruzioni dell’attività processuale tra un’udienza e l’altra, nonché l’assenza di un termine perentorio per la fissazione della prima udienza, determinino quella dilatazione dei tempi della giustizia, a cagione della quale il nostro Paese, stando al rapporto doing business del 2018, è classificato al posto 108 su 190 per il recupero di un credito e una causa civile dura mediamente 1300 giorni. Appare necessario, quindi, un intervento del legislatore che preveda delle tempistiche massime, rigide ed inderogabili tra un’udienza e l’altra, oltre ad un termine massimo per la fissazione dell’udienza introduttiva della causa. Ciò imporrebbe all’organo giudicante un’organizzazione del lavoro tale da evitare lunghe interruzioni dell’attività, che possano compromettere una pronta e giusta definizione del giudizio. Un siffatto meccanismo, raccordato con la videoregistrazione dell’attività svolta in ciascuna udienza, potrebbe essere un utile “combinato disposto” per garantire la celere celebrazione dei processi. Ad esempio, per quanto riguarda l’ambito giuslavoristico, il c.d. Rito Fornero per le
impugnazioni giudiziali dei licenziamenti – tanto vituperato nel frangente della sua introduzione e che si intenderebbe superare con la riforma della giustizia al vaglio – con la previsione di due fasi nel giudizio di primo grado (quella c.d. “sommaria” e quella eventuale di “opposizione”), evidentemente finalizzata alla ricerca della “verità”, su una questione di fondamentale importanza per l’individuo, qual è la perdita del posto di lavoro, inizialmente aveva colto di sorpresa gran parte degli operatori. Tuttavia, tale modello bifasico ha, in linea di massima, dimostrato, nella prassi, un buon rispetto delle tempistiche processuali, e ciò grazie alla previsione di un limite temporale
massimo per la fissazione della prima udienza, così come per l’espletamento degli incombenti successivi. Purtroppo, l’istituto è stato snaturato da alcuni Tribunali, in fase applicativa, con l’assegnazione della fase di opposizione allo stesso giudice – persona fisica, già investito della cognizione nella fase urgente e, quindi, della relativa decisione. Se è vero che tale soluzione non è
stata bocciata dal Giudice costituzionale, ad ogni modo, non può non negarsene l’irrazionalità, poiché, secondo l’id quod plerumque accidit, è altamente improbabile che, rispetto ad una identica questione, il medesimo individuo modifichi il giudizio maturato poco tempo prima, contraddicendo
se stesso. Insomma, per rendere ragionevole la durata dei processi, ciò che serve non è una corsa all’adozione di riti sempre più semplificati, che annullano o limitano il confronto dialettico delle parti, indispensabile per l’accertamento della verità e per la tutela effettiva di diritti ed interessi legittimi, o, addirittura, come nel caso dei giudizi in materia di protezione internazionale, di
eliminazione tout court di un intero grado di giudizio, con l’effetto di discriminare la tutela di diritti primari degli individui, e ciò in un clima di imbarazzante silenzio da parte della generalità dei commentatori. E’ essenziale, quindi, non confondere le cose, ribaltando i problemi, come sembra
fare, ripetutamente, anche la stampa non specializzata, secondo cui: “la principale ragione dell’intasamento è proprio l’eccesso di cause, che nasce dall’ossessione giudiziaria, che ha preso il nostro sistema sociale, ma anche dal protagonismo di alcuni titolari dell’azione penale”. (Corriere della Sera, 15.7.2021). Come già detto, nonostante la notorietà del contesto socio-politico, in cui si trova il nostro Paese, risulterebbe che il numero dei magistrati sia inferiore alla media europea (11,6 contro 17,7 ogni 100.000 abitanti) e ugualmente quello dei loro ausiliari (37,1 contro 60,9 ogni 100.000 abitanti). Tenuto conto che l’amministrazione della giustizia è un servizio pubblico
essenziale e primario, non si può, quindi, pensare di ridurre l’offerta del servizio, addirittura demandandone la gestione a strumenti deflattivi extragiudiziali, che sono ben altro rispetto all’attività di amministrazione della giustizia e alla tutela dei diritti e al rispetto della legge, ma si dovrebbe, al contrario, implementare, organizzare e gestire in maniera adeguata le risorse impiegate
per fornire tutte quelle prestazioni essenziali richieste dalla comunità, al fine di garantire effettivamente l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Milano, 16 luglio 2021
Mirco Rizzoglio (avvocato)